L'istruzione parentale, o home- schooling, si riferisce all'istituto giuridico in base al quale l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire non solo nel contesto scolastico, ma anche al di fuori di esso, e la responsabilità, in tal caso, viene assunta dalla famiglia. Non si tratta certo di un fenomeno diffusissimo nel nostro Paese, in quanto soltanto un migliaio sono le famiglie che hanno scelto di avvalersi del diritto di impartire ai propri figli l'istruzione parentale, ma sembra comunque essere un fenomeno in crescita.
Ovviamente non si tratta di scelte unitarie, in quanto chi compie questa scelta lo fa per motivi di salute, per esempio, oppure per motivi logistici. In generale, però, le famiglie che scelgono di avvalersi di questa scelta, adducono come motivazione quella di voler seguire l'istruzione dei propri figli senza avvalersi di terzi, lasciando ai ragazzi la libertà di scegliere i propri ritmi di apprendimento e anche le proprie inclinazioni. Si può inoltre coinvolgere nell'educazione chiunque abbia la voglia e la capacità di trasmettere conoscenza e abilità, sfruttando tutte le fonti di conoscenza e competenza che sono disponibili nell'ambiente circostante alla famiglia. In ogni caso la “homeschooling” è uno strumento che viene previsto dalla nostra legge. La normativa prevede in generale un obbligo di istruzione per la fascia di età che va dai sei ai sedici anni, per puntare all'acquisizione delle competenze di base. È la Costituzione che, all'articolo 34, sancisce che “l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita” e non specifica pertanto che debba essere impartita dalla scuola. E ancora la Costituzione, all'articolo 30, afferma che è “dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...” Il D.Lgs n° 297/94 afferma: “all'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio, o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico”. Il D. Lgs n° 76/2005 ancora afferma che “i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confornti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta una tantum, ma devono confermarla anno per anno.” La C. M. n°35 del 2010 riconosce l'struzione parentale come forma legale di istruzione per i propri figli affermando: “i genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli.” In questo caso, la autorità competente viene rappresentata dal dirigente scolastico presso la cui istituzione l'alunno avrebbe dovuto essere iscritto e inoltre dal sindaco del Comune presso cui l'alunno ha residenza. Le istituzioni sono tenute ad una valutazione annuale per certificare le competenze acquisite previste dai piani di studio. Il MIUR ha indicato le linee guida per sostenere questo controllo annuale attraverso il D. Lgs n° 76/ 2005, il quale così cita: “l'obbligo di sostenere esame di idoneita al termine di ciascun anno scolastico permane nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell'istruzione paterna...” I genitori che quindi desiderano intraprendere la strada dell'istruzione parentale devono: - formulare una dichiarazione scritta da consegnare alla scuola di riferimento del bambino, con la quale scelgono di avvalersi dell'istituto dell'istruzione parentale; - allegare alla dichiarazione una autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità economiche per provvedere a tale forma di istruzione e se intendono farlo autonomamente, o in alternativa l'indicazione dell'intenzione di appoggiarsi ad associazioni o enti privati. Loredana Chiarello
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