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Sibari

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Ancora dispersione scolastica PDF Stampa E-mail
Scritto da L.Chiarello   
lunedì, 04 aprile 2016 18:07
 ImagePurtroppo è accaduto nella mia città, ma il fenomeno è largamente diffuso in tutto il territorio nazionale: i carabinieri di Cosenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica otto genitori per inosservanza dell’obbligo scolastico dei figli minori. I controlli dell’Arma, finalizzati ad arginare la dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo, dopo segnalazione degli stessi istituti scolastici, hanno appurato che alcuni minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, regolarmente iscritti, non frequentavano le lezioni e senza un giustificato motivo.

È l’art. 731 del Codice di Procedura Penale che contempla come reato la inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare. Ma a tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35396 del 21 Maggio 2008, precisando che “integra illecito penale l’inosservanza non solamente dell’obbligo di istruzione elementare ma anche dell’obbligo relativo alla licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero fino al quindicesimo anno di età”
La sanzione relativa all’obbligo di istruzione secondaria deriva quindi dal combinato disposto dell’art 731 e dell’art. 8 della Legge n. 1859 del 1962, rimandando la seconda norma, istitutiva del relativo obbligo di frequenza, alla prima per quanto concernente le sanzioni applicabili.

Quella punita dall’articolo 731 del Codice Penale è una condotta omissiva che consiste, quindi, nell’impedire ovvero non controllare che i figli minori frequentino le lezioni per un periodo superiore ai 50 giorni. L’inosservanza però non soltanto dell’obbligo di istruzione elementare, ma anche dell’obbligo relativo all’istruzione fino al compimento del sedicesimo anno di età corrisponde un illecito penale. Ricordiamo che è stato il Decreto 22 Agosto 2007, n. 139, che ha innalzato a 10 anni complessivi la durata del periodo di istruzione obbligatoria, attuando la disposizione dell’art.1, comma 622, della L. 296/2006.

A ciò si aggiunge anche che è la stessa Costituzione, che all’art. 34 statuisce che “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
Quindi, oggi più che mai, l’istruzione deve considerarsi condizione indispensabile e necessaria per i giovani per poter partecipare attivamente alla vita sociale e diventare cittadini consapevoli. L’obbligo scolastico, quindi, acquisisce un’importanza che va ben oltre l’interesse del singolo studente e della sua famiglia, ma investe invece l’interesse della collettività intera e della stessa democrazia.

Loredana Chiarello

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