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Sibari

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Pesante "tegola" sul Consorzio di Bonifica PDF Stampa E-mail
Scritto da A.M.Cavallaro   
sabato, 05 marzo 2016 06:20
ImageA proposito dei contributi richiesti dal Consorzio di Bonifica con sede in Trebisacce  tramite una società di riscossione con sede in provincia di Cuneo, giunge, dalla Corte Costituzionale, una interessantissima novità, che, certamente darà non pochi grattacapi al presidente Blaiotta e c.   Ecco quanto:  il Comune di Casalmaggiore (Cremona) incaricava per la riscossione di  tributi ICI una società di Mondovì (Cuneo); alcuni contribuenti, ritenendo di non dover esborsare quanto richiesto, presentavano ricorso presso la Commissione Tributaria della provincia di Cremona.

Ora la legge prevede che sia la Commissione tributaria della provincia di residenza della società di riscossione ad avere competenza per eventuali ricorsi, pertanto i giudici tributari di Cremona  sollevavano questione di legittimità costituzionale e la Suprema Assise  composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, con la sentenza n.44, depositata il 3 Marzo 2016, dava loro ragione.

 

Per essere sicuri di avere ben compreso la portata della sentenza anche per i proprietari di terreni ricadenti nella piana di Sibari, abbiamo chiesto maggiori lumi ad un amico esperto tributarista calabrese, ma residente a Roma, che ci ha così risposto:

L’art 4 del DLgs 546/1992, che disciplina il processo tributario,  prevede che per le controversie nei confronti dei concessionari privati della riscossione, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la società di riscossione. In pratica nei confronti di un Consorzio di Bonifica che ha sede in Provincia di  Cosenza  e che  affida la riscossione ad Equitalia , il contribuente che riceve una cartella ritenuta ingiusta può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. Se invece la riscossione è affidata ad un concessionario privato che ha la sede legale in provincia di Cuneo, il contribuente dovrà ricorrere  alla Commissione Provinciale di Cuneo. Lo spostamento della competenza presso la CTP di Cuneo comporta un onere considerevole a carico del contribuente che invece non sopporta se la competenza è nella provincia ove abita. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa previsione del processo tributario. Per il futuro i contribuenti cosentini che ricevono un avviso di pagamento o una cartella emessa da una Società di riscossione  possono impugnare gli atti presso la Commissione di Cosenza. Finisce così un comportamento opaco di alcuni consorzi di bonifica che hanno affidato con procedure tutte da vagliare sotto il profilo giuridico la riscossione ad Enti di riscossione privati che collocavano la loro sede legale in una provincia poco raggiungibile.

A noi sembra che i piccoli proprietari per i quali risultava  “compromesso il pieno esercizio del diritto di difesa perché costretti “ ad un gravoso spostamento verso il luogo ove instaurare la propria azione giudiziaria: «uno spostamento che, in ultima analisi poteva finanche indurli  a rinunciare, loro malgrado, ad impugnare l’atto, onde evitare di sottoporsi ad ulteriori oneri», (cit.) ora avranno l’opportunità di presentare le loro rimostranze presso la Commissione Tributaria di Cosenza. Non è una novità da poco. Siamo lieti di poter divulgare questa notizia che, ne siamo sicuri, interesserà moltissimi piccoli e grandi proprietari d’immobili ricadenti nell’area di competenza del Consorzio di Bonifica Sibari-Crati.

 

Antonio M.Cavallaro

 

Per chi volesse consultare la sentenza citata in dettaglio, cliccare quì 
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