Graziano vs Gallo 2 - 1 |
Scritto da A.M.Cavallaro | |
giovedì, 11 febbraio 2016 20:51 | |
Una diatriba che si trascinava da più di un anno, si è conclusa con un provvisorio 2 a 1. Mi riferisco al contenzioso messo in piedi dall’avv. Gianluca Gallo subito dopo le elezioni regionali del 2014 che vedevano Giuseppe Graziano con 8574 voti primo degli eletti della Casa della Libertà, mentre Gianluca Gallo con le sue 6433 preferenze (mille in più rispetto al 2010) risultava secondo, primo dei non eletti nella stessa coalizione politica di centro-destra. L’ex-sindaco di Cassano ed ex-consigliere regionale Gallo non accettava di buon grado il responso delle urne e “scavando” nella documentazione pre-elettorale trovava il cavillo che poteva permettergli di estromettere Graziano e recuperare il suo scranno nel parlamento regionale.
Cosa avevano trovato gli avvocati di Gallo? Pare che il Graziano, ricoprente un’alta carica nel Corpo Forestale dello Stato (col grado di generale), per poter partecipare alle elezioni avrebbe dovuto lasciare l’incarico e porsi in aspettativa, cosa che fece ma con alcuni giorni di ritardo, quindi un vero e proprio cavillo procedurale, uno dei tanti che avveduti legulei riescono a individuare nei farraginosi regolamenti, leggi e leggine del nostra legislazione, per mezzo dei quali talvolta riescono a far mettere in libertà anche dei delinquenti pericolosi. Nel nostro caso i contendenti sono due persone “per bene”, una delle quali però, non ci sta ad accettare il responso delle urne nato dalla volontà del “popolo sovrano” e tenta una furbata in extremis. Gallo ricorre al tribunale civile di Catanzaro, che accoglie il suo ricorso e dichiara l’ineleggibilità di Graziano perché, appunto, non avrebbe rispettato i termini nel richiedere l’aspettativa pre-elettorale dal Corpo Forestale dello Stato. Ma non finisce qui, perché Giuseppe Graziano, oltre a sollevare “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 legge 154/1981 in relazione all’art. 51 della Costituzione”, chiedeva “la rimessione alla Corte di Lussemburgo ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ravvisando nella normativa in questione una violazione degli art. 39 e 40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”. La Corte d’ Appello ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata da Graziano e “non manifestamente infondata”, quindi decide, come precedentemente già scritto, di rimettere la decisione alla Corte Costituzionale. Ora noi cosiddetti “uomini della strada” che per capire i fatti e spiegarli ad altri come noi, non sappiamo usare né i termini legulei né il politichese, diciamo semplicemente che, cavilli o non cavilli, il popolo aveva dato ben duemila voti in più a Graziano, e anche se c’è un regolamento secondo il quale egli non avrebbe rispettato i termini, il buon senso ci bisbiglia che la volontà popolare dovrebbe essere rispettata e che, forse, un po’ più di umiltà non avrebbe fatto male al nostro concittadino. Per chi desidera approfondire la questione pubblichiamo in formato PDF l’intero testo dell’Ordinanza della Corte d’Appello di Catanzaro. Antonio Michele Cavallaro
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