Skip to content

Sibari

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
Advertisement
Vi Trovate: Home arrow Banche-Economia-Tasse arrow Novità IMU e TASI
Skip to content
Novità IMU e TASI PDF Stampa E-mail
Scritto da P.Capuano   
domenica, 10 gennaio 2016 07:26
ImageLEGGE DI STABILITA’ 2016: le novità IMU e TASI – A cura del Dott. Pasquale Capuano - Prima novità introdotta dall Nuova Legge di Stabilità è l’eliminazione, a partire dal 1 Gennaio 2016, della TASI sulla prima casa ad eccezione delle abitazioni considerate di lusso (ville e castelli) ossia quelle individuate catastalmente con la classe A1, A8 e A9.

L’esenzione del pagamento della TASI riguarderà anche altri immobili:

-          Quelli dei pensionati residenti all’estero;

-          Quelli dei militari;

-          Quelli degli alloggi sociali;

-          Quelli assegnati al coniuge a seguito di sentenza di divorzio o separazione;

-          Quelli dei soci di cooperative;

-          Quelli assimilati ad abitazione principale come già individuati dalla normativa IMU.

Inoltre saranno esenti anche gli inquilini e i comodatari qualora abbiano adibito ad abitazione principale l’immobile; attenzione però: la quota degli inquilini che viene cancellata non esonera il possessore dell’immobile che dovrà pagare la sua parte di TASI in base alle quote stabilite con delibera comunale relative all’anno 2015.

Altra agevolazione TASI riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita.

 

Per ciò che attiene l’ IMUil vantaggio più evidente che scaturisce dalla legge di stabilità 2016 è quello relativo all’applicazione di una sostanziale riduzione dell’imposta  su quegli immobili dati in comodato d’uso ad un familiare;

tale riduzione è individuata nella misura del 50% della base imponibile sulla quale è determinato il calcolo dell’ IMU (o della TASI).

Occorre però individuare quali sono le caratteristiche ed i requisiti necessari per poter usufruire di questa riduzione.

Innanzitutto il contratto di comodato deve essere registrato;

inoltre l’agevolazione riguarderà solo ed esclusivamente il caso in  cui il comodatario sia un familiare in linea retta entro il 1° grado: in sostanza figlio o genitore del comodante;

l’immobile oggetto del contratto non deve essere di lusso (cat. A1, A8 e A9);

il comodatario deve necessariamente adibire l’immobile in comodato come sua abitazione principale;

il comodante:

-          Deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato;

-          Deve possedere non più di 2 immobili;

-          Deve possedere non più di 2 immobili nello stesso comune mantenendo nell’altro immobile la propria residenza;

-          Se possiede il secondo immobile in un comune diverso, l’agevolazione non può essere usufruita (anche se si aspetta la conferma ministeriale).

Particolare attenzione dovrà essere fatta nei prossimi giorni in riferimento ad un provvedimento definito “salva delibere” con il quale si rendono  applicabili al 2015 le variazioni IMU e TASI apportate dai comuni entro il 31 luglio (e non più entro il 30 luglio): occorre pertanto capire quali saranno gli effetti  visto e considerato che il saldo su queste imposte al 2015 è già stato effettuato.

Per ultimo un accenno va fatto con riferimento agli immobili di proprietà delle imprese e sui terreni agricoli.

La legge di stabilità ha determinato l’eliminazione dell’IMU sui terreni agricoli posseduti da imprenditori professionali e coltivatori diretti, indipendentemente dalla loro ubicazione e sui c.d. “imbullonati” (macchinari fissi al suolo delle aziende).

Nello specifico:

-          Se il terreno è montano (o collinare) come individuato dalla Circolare 9/1993, vige l’esenzione IMU indipendentemente dalla tipologia del soggetto possessore;

 

-          Se il terreno è non montano, l’esenzione IMU scatta quando:

1.       Il terreno è posseduto da C. D. e IAP iscritti alla previdenza agricola;

2.       Il terreno è ubicato su isole minori;

3.       Il terreno è ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale.

Ovviamente tutti i terreni agricoli sono esenti da TASI.

Una considerazione:

 l’eliminazione dell’IMU sui terreni agricoli fa si che i redditi dominicali ritornino ad essere assoggettabili all’ IRPEF in quanto viene a mancare l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF (e addizionali).

Per ciò che concerne i c.d. Imbullonati, la Legge di stabilità ha previsto che le rendite catastali degli immobili delle imprese (quelli al cod. D) vengano calcolate escludendo dal conteggio i macchinari, le attrezzature e gli impianti che sono funzionali al processo produttivo d’impresa sui quali, quindi, non si pagherà l’IMU.

Ultima nota è la riduzione dell’aliquota al 1% per gli immobili invenduti dalle imprese edili.

NB:

Con riferimento al contratto di comodato, attraverso il quale si richiede la riduzione dell’IMU, occorre precisare un aspetto.

Innanzitutto per poter usufruire per intero della detrazione, oltre a tutti i requisiti già illustrati, a partire già dalla prima scadenza di giugno 2016, occorre registrare il contratto nel mese di Gennaio 2016: in sostanza bisogna registrare il contratto entro il 16 gennaio per poter computare nel calcolo dell’Acconto IMU di giugno tutto il semestre gennaio – giugno; altrimenti , se ad esempio registrerò il contratto nel mese di aprile, la riduzione sarà calcolata a partire solo da aprile.

È bene precisare che è possibile anche effettuare la registrazione con data di stipula antecedente alla data di registrazione attraverso l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Ad esempio:

 registro il contratto a febbraio con data di inizio del comodato 1 gennaio; siamo oltre i tempi limite per la registrazione ma attraverso il ravvedimento posso comunque effettuare la registrazione nel mese di febbraio andando a pagare oltre all’imposta di registro anche le sanzioni e gli interessi che scaturiscono dal calcolo per l’applicazione del ravvedimento operoso.

 

 

 

Fonte:  www.pmi.itwww.pensionioggi.itwww.laleggepertutti.it

< Precedente   Prossimo >