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Leggi sui canoni e sulle prescrizioni PDF Stampa E-mail
Scritto da Staff.redazione   
mercoledì, 14 ottobre 2015 16:59
ImageCanoni di locazione non percepiti: Vige sempre l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi? Non sempre !! Un soggetto che concede in locazione un immobile è tenuto ad indicare i canoni percepiti nella propria dichiarazione dei redditi.
Tale obbligo rimane anche quando il proprietario non percepisce effettivamente i canoni di locazione pattuiti per morosità dell’inquilino: tale obbligo rimane tale fino a quando non sopraggiunga un provvedimento di sfratto (ma fino ad allora il proprietario dell’immobile è obbligato a dichiarare i canoni come se fossero stati effettivamente percepiti).

Ciò va palesemente a svantaggio del povero proprietario che si vede essere assoggettato all’imposizione fiscale su un importo non percepito e l’effettivo mancato guadagno che sarebbe dovuto scaturire dalla locazione.
Esiste però un’alternativa alla sentenza di sfratto che consente di alleggerire questo onere in capo al proprietario in tempi più brevi: la soluzione è da ricercarsi in una apposita clausola che va inserita nel contratto sottoscritto dalle parti. Stiamo parlando della clausola risolutiva espressa.
Questa clausola permette alle parti di accordarsi sin dall’inizio che, in caso di mancato adempimento da parte dell’inquilino di uno o più canoni di locazione, il contratto si renderà automaticamente risolto.
In realtà la procedura non è proprio automatica ma necessita di alcune accortezze: il proprietario, in caso di morosità dell’inquilino, dovrà inviare allo stesso una raccomandata a.r. in cui comunica di avvalersi della clausola risolutiva e che quindi ciò comporta la risoluzione del contratto di locazione.
Con tale procedura e a partire dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell’inquilino, il proprietario potrà evitare di indicare nella successiva dichiarazione dei redditi i canoni non percepiti.
Fonte:
Cass. Sent. N. 651/2012
Ag. Entrate, circolare n.11/E/2014 Art.26 Tuir
www.laleggepertutti.it

Prescrizione cartella Equitalia
Lo scorso 8 ottobre una sentenza della Cassazione ha chiarito, definitivamente, quali sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali di Equitalia.
Solitamente si è portati a pensare, o almeno ci è sempre stato fatto intendere, che la prescrizione delle cartelle di pagamento avesse il vincolo dei dieci anni dalla data di notifica al contribuente: ebbene l’ordinanza della Cassazione n. 20213/15 del 8 ottobre 2015 ha precisato che la prescrizione delle cartelle esattoriali non ha sempre scadenza decennale ma varia in base al tributo violato e di cui si richiede il pagamento.
Alcuni esempi che si possono estrapolare dall’ordinanza sono i seguenti:
- per le cartelle Equitalia che fanno riferimento alla tassa di circolazione (il bollo auto per intenderci), la prescrizione è di soli 3 anni;
- per i contributi previdenziali dovuti all’ INPS, la prescrizione è di 5 anni;
- per le imposte locali (quali ICI, IMU, TARI,…) la prescrizione è di 5 anni;
- resta, invece, la prescrizione decennale per le imposte sui redditi (IRPEF, IRAP, IRES, IVA).

 Fonte:
Cass. Ord. n.20213/15 del 8.10.2015
www.laleggepertutti.it

Note suggerite dal dott. Pasquale Capuano

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