Per difendere il proprio patrimonio possono utilizzarsi diverse strade “giuridiche”, con maggiore o minore possibilità di impiego e di azione. Il trust (che come vedremo rientra decisamente nel primo gruppo) consiste in un istituto di matrice anglosassone, riconosciuto dal nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aya del 1985. In inglese “Trust” vuol dire affidamento, tant'è che è proprio sulla fiduca che tale istituto si basa. Lo schema tipico è il seguente: il Disponente (settlor) trasferisce i propri beni e istituisce il Trust attribuendo la proprietà (o meglio una destinazione di proprietà) degli stessi al Trustee (gestore), che ne assume le funzioni di gestione nell'interesse dei Beneficiari o allo scopo determinato dal Disponente.
I beni in trust si può dire che vengono in questo modo a tutti gli effetti “blindati”,in quanto risulteranno inattaccabili tanto dai creditori del settlor, quanto dai creditori del trustee. Semplificando, possiamo ben dire che il patrimonio conferito nel Trust è messo al riparo dalle pretese creditorie dei seguenti soggetti: creditori del disponente in quanto il patrimonio non è più di sua proprietà; creditori del Trustee poichè il Trustee deterrà il ptrimonio solo ed esclusivamente nella sua qualità di Trustee e mai a titolo personale; i creditori del Beneficiario, fino a quando esso non riceverà i beni con successivo passaggio dal Trustee. E' necessario tuttavia specificare che per produrre effetto verso i terzi (e in primis verso i creditori), occorrerà ricorrere ad idonee forme di pubblicità legale, non essendo sufficiente la mera stipulazione dell’atto. In pratica si dovrà trascrivere l'atto costitutivo del trust ed i successivi atti di destinazione presso i registri immobiliari o mobiliari competenti, nonché – per i titoli di credito nominativi in trust – presso i registri dell’emittente o degli intermediari finanziari. Quanto ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, conferiti in trust, si dovrà ricorrere alla regola tradizionalmente nota come “possesso vale titolo” di cui all’ art. 1153 c.c La regola vuole infatti che qualsiasi oggetto possa essere posto in trust (immobili, mobili anche non registrati, titoli di credito, conti correnti, denaro, mobili registrati, quote sociali). Il Trust prescinde inoltre dal vincolo familiare. Ne deriva che tutti lo possono costituire e, se anche lo si vincola ai bisogni familiari, non ha scadenze dipendenti dall’ esistenza o meno del vincolo o dal raggiungimento della maggiore età dei figli. Trattandosi, come dicevamo, di uno strumento giuridico altamente flessibile, consente una risposta efficace alle esigenze di pianificazione patrimoniale non solo delle famiglie ma anche delle coppie di fatto non pienamente tutelate dal punto di vista giuridico. Negli ultimi anni inoltre il trust ha riscosso enorme successo come strumento per prevenire o risolvere i conflitti patrimoniali purtroppo tipici della separazione o del divorzio, specie lì dove sussista la necessità di tutelare gli interessi dei figli, magari ancora minorenni. Non solo, il trust è spesso utilizzato anche per la salvaguardia del patrimonio del minore e dei soggetti deboli. Riassumendo, le finalità del trust possono essere molteplici: amministrazione e protezione del patrimonio familiare da vicende imprenditoriali o familiari; tutela dei minori e dei soggetti incapaci; tutela del patrimonio per finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia; investimento in piani pensionistici o fondi comuni. Laura Genovese da: Diritto e Famiglia
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