Gite scolastiche e responsabilità |
Scritto da Staff.redazione | |
lunedì, 31 marzo 2014 08:08 | |
Responsabilità della scuola durante le gite scolastiche. La Cassazione ha accolto il ricorso di una studentessa rimasta totalmente invalida in seguito a lesioni riportate in un incidente, avvenuto nel mese di Marzo 1998, durante una gita scolastica nella città di Firenze. La studentessa, sedicenne al tempo dell' accaduto, frequentava un istituto tecnico di Udine. Durante una gita organizzata appunto dalla scuola, la ragazza era caduta da una terrazza non coperta da inferriate nell'albergo scelto dalla scuola. Inizialmente il tribunale e poi la Corte d'Appello di Trieste avevano rigettato la richiesta di risarcimento della famiglia della ragazza nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'istituto scolastico e della società che gestiva l'albergo, ritenendo che la studentessa, quasi maggiorenne, fosse “presumibilmente dotata di un senso del pericolo”.
La Cassazione invece, con sentenza n°1769 dell' 8/02/2012, ha ribaltato il verdetto, dando ragione alla famiglia della studentessa invalida, argomentando la scelta sulla base della considerazione che “l'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”. La scuola secondo la Suprema Corte, è tenuta a valutare, in sede di organizzazione del viaggio e successivamente sul posto, l'assenza di rischi o di pericoli per gli studenti nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasporto prescelti. Secondo i giudici della Cassazione, quindi, “incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di aver compiuto controlli preventivi”. fonte: diritto e famiglia |
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