Gite scolastiche e responsabilità |
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Scritto da Staff.redazione | |
lunedì, 31 marzo 2014 08:08 | |
![]() La Cassazione invece, con sentenza n°1769 dell' 8/02/2012, ha ribaltato il verdetto, dando ragione alla famiglia della studentessa invalida, argomentando la scelta sulla base della considerazione che “l'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”. La scuola secondo la Suprema Corte, è tenuta a valutare, in sede di organizzazione del viaggio e successivamente sul posto, l'assenza di rischi o di pericoli per gli studenti nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasporto prescelti. Secondo i giudici della Cassazione, quindi, “incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di aver compiuto controlli preventivi”. fonte: diritto e famiglia |
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