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Contratti di locazione: Novità PDF Stampa E-mail
Scritto da P.Capuano   
venerdì, 24 gennaio 2014 08:01
ImageLocazioni, dal 3 febbraio il nuovo modello - A partire dal 3 febbraio prossimo, sarà più semplice registrare i contratti di locazione immobiliare: potrà essere effettuata con un nuovo modello RLI (“Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili”), messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per la trasmissione del nuovo modello andrà utilizzato il software “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”; comunque, fino al 31.03.2014, potranno essere usati anche gli altri prodotti informatici attualmente in uso per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (“Contratti di locazione”, “Iris” e “Siria”). Il modello è stato approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e fa parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali. Il modello RLI sostituisce il Modello 69 per quanto riguarda:
  • richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
  • denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

Inoltre, sarà possibile versare online le imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del contribuente o dell’intermediario, secondo le ordinarie regole previste per il modello F24.

Nel periodo transitorio dal 3.02.2014 fino al 31.03.2014 è prevista la possibilità di presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oltre al modello RLI, anche il modello 69.

Ricordiamo che è divenuto obbligatorio indicare nei contratti di locazione (ma anche per i contratti di compravendita) un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) in merito alla prestazione energetica degli edifici.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione (se dovuta), le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000; per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, la sanzione va da € 1.000 a € 4.000, ridotta alla metà se la durata della locazione non supera i 3 anni.

Imagedott. Pasquale Capuano

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