La recente legge approvata dai nostri parlamentari riguardante la regolamentazione delle Unioni Civili e delle Coppie di Fatto, non è ancora molto chiara a moltissimi italiani. In effetti mentre la legge sulle Unioni Civili riguarda soltanto le coppie dello stesso sesso, i Contratti di Convivenza sono rivolti alle coppie eterosessuali e omosessuali che convivono ma non vogliono contrarre matrimonio o unirsi civilmente. Abbiamo reperito sul web un articolo che ci sembra sufficientemente esplicativo e ve lo proponiamo.
Unioni civili L'unione civile è un istituto destinato alle coppie omosessuali, i cui membri devono essere entrambi maggiorenni (salvo apposita autorizzazione), in quanto quelle eterosessuali possono unirsi attraverso il matrimonio civile. Registrata in Municipio davanti a un ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, l'unione viene iscritta nell'archivio dello stato civile.
Come per il matrimonio, può essere effettuata la scelta tra regime di comunione, ordinario, o separazione dei beni. Le parti, per tutta la durata dell'unione civile, possono inoltre scegliere di assumere un cognome comune, scelto tra quelli della coppia, oppure anteporre o postporre al proprio quello del partner.
A differenza del matrimonio, nelle unioni civili non vi è obbligo di fedeltà mentre ereditano quello dell'assistenza morale e materiale, oltre a quello della coabitazione secondo un indirizzo concordato tra le due parti. Entrambi i partner devono contribuire ai bisogni comuni, commisuratamente alle proprie possibilità.
L'unione civile può essere negata in caso di: * uno dei due partner ancora sposato * interdizione per infermità mentale * legame di parentela con il partner * uno dei due partner ha subito una condanna per omicidio o tentato omicidio del coniuge del partner
Contratto di convivenza Il contratto di convivenza è un istituto destinato alle coppie, omosessuali o eterosessuali, legate da un legame affettivo stabile ma che non vogliono unirsi in matrimonio o tramite unione civile; in merito, la legge riporta la dicitura "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".
Le coppie sono chiamate a stipulare la registrazione di un contratto di convivenza davanti a un notaio; nella medesima sede, è anche possibile scegliere il regime della comunione dei beni. Le parti condividono inoltre un indirizzo di abitazione, scelto di comune accordo.
Ecco gli aspetti principali dei due istituti: Malattia
Unioni civili: I partner legati da unione civile hanno gli stessi diritti dei coniugi uniti dal matrimonio: assistenza in caso di malattia o ricovero, rappresentante con poteri pieni in caso di malattia che limita o impedisce la capacità di intendere o di volere, decidere per la donazione degli organi, scegliere le modalità di trattamento del corpo in caso di morte e provvedere alle celebrazioni funebri.
Contratto di convivenza: I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi uniti dal matrimonio, sia per la malattia che per il ricovero; quindi, in questi casi il convivente può dunque assistere nelle strutture ospedaliere l'altra persona legata dal contratto. Inoltre, il convivente può designare l'altra parte del contratto da rappresentante con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che limita o impedisce la capacità di intendere o di volere. Anche la donazione degli organi così come le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funebri possono essere decisi dal convivente. Assistenza in carcere
Unioni civili: I partner legati da unione civile hanno gli stessi diritti di assistenza dei coniugi legati da matrimonio.
Contratto di convivenza: I conviventi legati da contratto di convivenza hanno gli stessi diritti di assistenza dei coniugi legati da matrimonio. Pensione, Tfr, eredità
Unioni civili: In caso di morte di uno dei due partner, l'altro appartenente alla coppia diventa il beneficiario della pensione di reversibilità e del Tfr. Per quanto riguarda l'eredità, resta in vigore quanto stabilito dalla legge: il 50 per cento dei beni posseduti, ovvero la cosiddetta "legittima", mentre il resto si ridivide tra gli eventuali figli.
Contratto di convivenza: In caso di morte, il convivente rimasto in vita non può accedere a pensione, Tfr o eredità dell'altra parte. Separazione
Unioni civili: La coppia deve manifestare la propria volontà di separarsi, sia unitamente che disgiuntamente, davanti a un ufficiale di stato civile. A stabilire la divisione degli averi della coppia (in caso di comunione dei beni) o gli eventuali alimenti è il giudice, come accade nell'istituto del matrimonio. In caso di riassegnazione del genere per uno dei due partner, l'unione viene sciolta.
Contratto di convivenza: Con la cessazione della convivenza, dicitura più corretta in questo caso, è il giudice a stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli alimenti in caso di stato di bisogno e incapacità a provvedere al proprio mantenimento. L'importo dell'assegno viene stabilito in maniera proporzionata alla durata della convivenza. Casa
Unioni civili: In caso di comunione dei beni, l'immobile va in eredità al partner come quanto sancito dalle leggi vigenti; lo stesso vale per il contratto di affitto: in caso di morte del titolare, il partner può scegliere di succedergli. Le coppie possono accedere alle graduatorie per l'assegnazione di case popolari quando l'appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza.
Contratto di convivenza: In caso di morte del proprietario della casa in cui vivono i partner, il convivente rimasto in vita ha diritto a rimanere nell'abitazione per 2 anni o un periodo pari agli anni di durata della convivenza, non superiore però ai 5 anni. In caso di figli minorenni o che presentano disabilità, è possibile rimanere nell'abitazione per non meno di tre anni. Come per le unioni civili, in caso di assegnazione di case popolari, le coppie possono accedere alle graduatorie quando l'appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza. Adozioni
Unioni civili: Non è possibile adottare. È però presente nel testo di legge il comma che riporta "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti", lasciando dunque un ampio margine di discrezionalità al giudice che si pronuncia sul caso di adozione. È rimasta invece fuori fuori dai giochi la stepchild adoption, ovvero la possibilità da parte di uno dei due partner di una unione civile di poter adottare la prole del proprio compagno al quale si è legati attraverso il contratto.
Contratto di convivenza: No, all'interno del contratto di convivenza non è possibile richiedere l'adozione.
fonte: www.intrage.it |