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Redditi 2014 e altre Novità PDF Stampa E-mail
Scritto da P.Capuano   
giovedì, 16 gennaio 2014 12:15
ImageDichiarazione dei redditi: ecco cosa cambia per il 2014 - Le novità fiscali introdotte durante l'anno andranno ad impattare sulla prossima dichiarazione relativa ai redditi 2013  (730/2014 e Unico 2014). Ricordando che il testo normativo non è ancora definitivo e dunque passibile di ulteriori variazioni,  vediamo nel dettaglio quali interessano più da vicino i contribuenti. Familiari a carico: l'importo delle detrazioni per familiari a carico sarà elevato da: euro 800 a euro 950 per ciascun figlio; da  euro 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; da euro 220 a euro 400 l'importo aggiuntivo per ogni figlio  portatore di handicap. Riduzione aliquota cedolare secca:  si prevede la riduzione dal 19% al 15% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti di  locazione a canone concordato. La Legge di Stabilità 2013 ha inoltre diminuito, a decorrere dall'anno 2013, la riduzione  forfetaria dei canoni di locazione dal 15% al 5%.

Premi di produttività per redditi da lavoro dipendente e assimilati: riguarda  la detassazione di straordinari e premi di  produttività: sono stati fissati i nuovi requisiti reddituali e in particolare l'imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva sarà pari a euro 2.500; il reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2013, dovrà essere stato al massimo pari ad euro  40.000. Detrazione per i premi delle polizze assicurative:il c.d. 'Decreto IMU' ha disposto, per il 2013, la riduzione da euro 1.291,14 a  euro 630,00 del limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi assicurativi relativi a polizze vita e infortuni (stipulate fino al  31/12/2000) e a quelli di morte, invalidità permanente e non autosufficienza (stipulate dal 1/1/2001).

Detrazione d’imposta al 24%: La Legge 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto che, per il periodo d'imposta 2013, le erogazioni liberali in favore di: ONLUS, per importo non superiore a euro 2.065,00 annui; partiti e movimenti politici, per importi  compresi fra 50 e 10.000 euro annui, siano detraibili nella misura del 24%.
Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio: Il c.d. 'Decreto Energia', ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la  detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, TUIR, nella misura del 50%, con il tetto massimo agevolabile pari ad euro 96.000.
Bonus arredo: Unitamente al beneficio fiscale previsto per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, il D.L. n. 63/2013 ha disposto la possibilità di detrarre al 50%, nel limite di euro 10.000, le spese sostenute fino al  31 dicembre 2013 relative: oltre che all'acquisto di mobili; anche all'acquisto di grandi elettrodomestici (classe energetica 'A+' ed 'A' o superiore per i forni), destinati all'arredo delle unità immobiliari oggetto di ristrutturazione.
Interventi per la riqualificazione energetica: Il D.L. n. 63/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, mantenendola al 65%. La maggior aliquota del 65% è riservata alle spese  sostenute nel periodo 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (mentre per gli interventi posti dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013  la detrazione è pari al 55%)
Ampliamento dell’assistenza fiscale: In base a quanto previsto dall'art. 51-bis, D.L. n. 69/2013, a decorrere dall'anno 2014, anche i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati privi di sostituto d'imposta che presentano una dichiarazione a debito, possono presentare il Mod. 730/2014 ad un Caf o a un professionista abilitato. In relazione ai redditi 2012, tale possibilità era ammessa unicamente per coloro che presentavano un modello a credito.

 

 

LA CARTA ACQUISTI


Come ogni anno, le soglie reddituali ed ISEE per beneficiare della carta acquisti hanno subito una rivalutazione a seguito dell’indice di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
    I nuovi requisiti reddituali ed ISEE in vigore dal 1° gennaio 2014 sono i seguenti :

•    soggetti con età superiore a 65 anni, ma inferiore a 70 anni: trattamenti pensionistici o assistenziali di importo inferiore a 6.781,76 euro all’anno, anziché 6.701,34 euro;
•    soggetti con età inferiore a 3 anni: importo inferiore a 6.781,76 euro all’anno;
•    soggetti con età pari o superiore a 70 anni: trattamenti pensionistici o assistenziali di importo inferiore a 9.042,34 euro all’anno, anziché 8.935,12 euro;
•    attestazione ISEE, in corso di validità, inferiore a 6.781,76 euro, anziché 6.701,34 euro.
    E’ disponibile la nuova modulistica da utilizzare per richiedere il beneficio.



Stop all’uso del contante per i canoni di locazione abitativa, dal 1° gennaio 2014

Dal 2014 il canone di locazione non può più essere versato in contanti, ma deve essere corrisposto con strumenti tracciabili: assegni bancari o postali, bonifici, carte di credito.
L’utilizzo di questi strumenti tracciabili deve essere applicato a prescindere dall’importo dei canoni. La previsione è contenuta nella Legge n. 147/2013 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) e si accompagna ad una norma che attribuisce ai Comuni  una funzione di monitoraggio delle locazioni; sarebbero esclusi da tale disposizione solo i canoni di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica
Il nuovo obbligo, se da un lato è stato accolto positivamente dai sindacati degli inquilini, d’altro canto ha incassato le critiche, quanto mai condivisibili.
Nei casi in cui il contratto viene registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, l’Erario può ricostruire tutti gli importi, anche se il pagamento viene effettuato in contanti, ma se il contratto a monte non viene stipulato tra le parti, perché esse decidono di evadere le relative imposte, il locatore non incasserà mai i canoni con bonifico.
L'obbligo della tracciabilità non scalfisce nemmeno gli “evasori a metà”, coloro che dichiarano un canone inferiore a quello reale; infatti le parti comunque regolerebbero parte del canone in contanti e parte con bonifico o assegno.
La legge di stabilità 2014 introduce un’ulteriore disposizione anti-evasione, che concede la facoltà ai Comuni di consultare i registri dell’Anagrafe condominiale.
È la Riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, che ha istituito il registro. Esso viene tenuto dall'amministratore per ciascun condominio, a pena di revoca per giusta causa, e deve contenere i nomi degli inquilini e ogni variazione nella compagine condominiale entro 60 giorni dalla variazione.
Si ricorda che i genitori o i figli stessi, se non a carico, possono godere di una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per i canoni di locazione, di ospitalità e per le assegnazioni di alloggi e posti letto da enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari Onlus e cooperative, con una spesa massima di 2.633 euro all'anno. Per applicare la detrazione, l'università deve essere distante dal Comune di residenza almeno 100 km. e in ogni caso in un'altra provincia rispetto a quella del Comune di appartenenza (l'agevolazione vale anche per chi studia in un Paese europeo).

Nel 2011 il Decreto sul Federalismo fiscale introdusse la possibilità per gli inquilini di denunciare il proprietario alle Entrate, nel caso questi non volesse stipulare un contratto di locazione regolare. Chi lo fa ha diritto per quattro anni, rinnovabili di altri quattro, a un canone calmierato (pari al triplo alla rendita catastale su base annua, che in genere è il 70% in meno dei valori di mercato).

Sulla legittimità di questo sistema sanzionatorio, tuttavia, siamo ancora in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale, prevista per il 12 febbraio 2014, per il fatto che sembra venga violata la libertà d'iniziativa economica del proprietario-evasore, dato che egli si trova costretto per otto anni a concedere il proprio immobile abitativo a uno stesso locatore, a un canone ben al di sotto al valore di mercato.
Ricordiamo, infine, che dall’ agosto 2013 vige l’obbligo di allegare al contratto di locazione (ma anche a quelli di vendita)  l’APE ( Attestato di Prestazione Energetica) la cui mancanza comporta una cospicua sanzione amministrativa ed il rischio di impugnabilità del contratto stesso.



Mini-Imu in scadenza il 24 Gennaio 2014

La scadenza originariamente fissata al 16 gennaio è stata posticipata dalla Legge di Stabilità 2014 al 24 gennaio a.c. Innanzitutto i contribuenti dovranno verificare di possedere immobili che sono stati soggetti all'abolizione della seconda rata Imu: in buona sostanza ci si riferisce a tutti coloro che posseggono un’ abitazione principale (e immobili ad essa equiparati), terreni agricoli (posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP), fabbricati rurali strumentali.
Successivamente dovranno verificare se il Comune in cui è ubicato tale immobile ha previsto per il 2013 un'aliquota maggiore a quella standard. Solo se entrambe le condizioni si verificano, si procederà al calcolo e poi al versamento dell'imposta.
 Nel dettaglio, riprendendo l’art.1 comma 5 del D.L. 133/2013, devono versare la mini-Imu i possessori di:
•    abitazioni principali e relative pertinenze e di unità immobiliari ad esse equiparate o assimilate (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9);
•    unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
•    casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
•    terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
•    unico immobile posseduto e non locato dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
•    fabbricati rurali strumentali; ubicati in Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote e detrazioni diverse da quelle standard (circa 2.400 Comuni in Italia).

In maniera più semplicistica, non deve preoccuparsi della scadenza chi ha solo abitazione principale in un Comune che non ha superato l’aliquota dello 0,4 %.
Per il calcolo si rimanda ad un precedente articolo dello stesso autore. Ma basta rivolgersi ad un qualunque CAF o professionista.
 Di seguito riportiamo alcuni comuni della provincia di Cosenza (ed alcune città d’Italia) con le relative aliquote applicate : nella prima tabella sono indicati i comuni che hanno applicato l’aliquota dello 0,4% e che quindi esonerano i propri cittadini dal pagamento della MINI – IMU; nella seconda sono riportati, invece, quei comuni che hanno elevato l’aliquota al di sopra dello 0,4% e che quindi chiamano i propri cittadini al versamento di quanto dovuto per l’imposta.


COMUNI ESENTI

COMUNE                            CODICE        ALIQUOTE
        
TREBISACCE                        L353        0,40%
VILLAPIANA                         B903        0,20%
CASSANO IONIO                  C002        0,40%
FOLLONICA                         D656        0,40%
COMO                                 C933        0,40%
ALBIDONA                          A160        0,40%
ORIOLO                             G110        0,40%
SANT'ARCANGELO (PZ)        I305        0,40%
CANNA                              B607        0,40%
LUCERA (PZ)                      E716        0,40%
SAN COSMO ALBANESE       H806        0,40%
SPEZANO DELLA SILA          I896        0,40%
CASTROREGIO                    C348        0,40%
ROSETO CAPO SPULICO       H572        0,20%
AMENDOLARA                    A263        0,40%
ARDEA (RM)                      M213        0,40%
ROMA                               H501        0,40%
ALTOMONTE                     A240        0,40%
CIVITA                              C763        0,40%
BISIGNANO                                       0,40%
FIRENZE                                           0,40%
FIUMEFREDDO BRUZIO        D624        0,40%
GUARDIA PIEMONTESE                      0,40%
MENDICINO                                      0,40%
MONTALTO UFFUGO                          0,20%
ROSE                                              0,40%
SPEZZANO DELLA SILA                      0,40%
BONIFATI                                         0,40%
CAROLEI                                          0,40%


COMUNI IN CUI IL PAGAMENTO E’ DOVUTO

COMUNE                             ALIQUOTE
SAN GIOVANNI IN FIORE         0,60%
AMANTEA                             0,55%
BRESCIA                               0,60%
CASTIGLIONE COSENTINO      0,55%
COSENZA                             0,60%
FUSCALDO                           0,60%
MARANELLO                         0,50%
MARANO MARCHESATO         0,48%
RENDE                                0,60%

Dott. Pasquale Capuano

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