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Sibari

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Cartelle pesanti per Marina di Sibari PDF Stampa E-mail
Scritto da A.M.Cavallaro   
mercoledì, 13 giugno 2012 08:26
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Piazzetta dopo il recente Restyling
Da qualche settimana molti proprietari di case a Marina di Sibari stanno ricevendo avvisi di pagamento di rilevanti somme per “Fornitura Idrica Integrata per gli anni 2007, 2008 e 2009”. La richiesta è perentoria e pone come termine di pagamento il 15 giugno prossimo. Poiché l’invito contiene  la minaccia di riscossione coattiva riteniamo sia importante conoscere  l’atto presupposto sulla base del quale il Responsabile del Servizio Idrico integrato ha proceduto alla richiesta di pagamento. Nell’avviso vengono citate le recenti sentenze del TAR Calabria (458/2011) e del Consiglio di Stato (6368/2011) (pubblicate integralmente nella seconda parte) conseguenti ai ricorsi inoltrati dall’Associazione di Autotutela  degli Utenti Proprietari d’immobili a Marina di Sibari (AUPMS), che annullavano le delibere municipali secondo le quali si considerava area privata il quartiere turistico e quindi i proprietari responsabili della gestione dei servizi idrici integrati e manutentivi di strade, verde pubblico ecc.  Secondo l’Amministrazione Comunale quindi, se il quartiere turistico, a seguito delle due sentenze,  non è proprietà privata ma fa parte definitivamente del Comune ne consegue che gli oneri dei servizi idrici integrati vadano pagati a chi li ha erogati.

E qui casca l’asino! L’A.C. nel 2006, con delibera del consiglio comunale concedeva all’associazione “Consorzio Sibari Città del Mare” la gestione dei servizi idrici, (con la quale ha pendente un pesante contenzioso) associazione contestata dalla maggior parte degli utenti e alla fine costretta a cessare l’attività proprio nel 2010. Alla luce di quanto sopra vi sono alcune domande che sorgono spontanee:

a)       Se nel 2006 il Comune di Cassano si arrogava il diritto di dare in concessione ad un’associazione privata la gestione non solo dei servizi idrici, ma anche della manutenzione delle strade, del verde pubblico ecc ecc, vuol dire che considerava Marina di Sibari già di sua proprietà? Avrebbe dovuto esperire una regolare gara d’appalto?

b)       Se dal 2006 al 2009 la gestione dei servizi è stata a carico dell’associazione Consorzio Città del Mare, sarebbe quest’ultima ad avere il diritto d’incassare le somme che ora vengono richieste dal Comune?

c)       L’Associazione Consorzio, pretende di essere risarcita dal Comune per i mancati incassi e quest’ultimo vorrà utilizzare quanto preteso con quelle intimazioni di pagamento per sanare il contenzioso proprio con l’associazione consorzio?

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Altro angolo della Piazzetta
Domande che richiedono una risposta, per non parlare poi della non potabilità dell’acqua fornita che potrebbe creare ulteriori contenziosi di non facile risoluzione.

Se Marina di Sibari, così come chiaramente enunciato nelle senteze del TAR e del Consiglio di Stato, è da considerarsi come un qualsiasi quartiere del Comune (una nuova frazione?) perché i cittadini che vi risiedono non devono bere la stessa acqua di Cassano Centro, Lauropoli, Sibari e Doria?  Forse che a Sant’Angelo di Rossano, a Schiavonea di Corigliano, a Roseto Marina, a Montegiordano Marina ecc ecc viene erogata acqua diversa da quella dei rispettivi centri storici?

Siamo sicuri che il neo-sindaco porrà rimedio a questo stato di cose da terzo mondo così come enunciato nel suo programma elettorale ma intanto gli utenti aspettano risposte concrete e non solo cartelle di pagamento.

Antonio M.Cavallaro

(cliccare quì per vedere una cartella di pagamento)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:………………….

contro
Comune di Cassano Allo Ionio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto,48;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
-dell’ordinanza contingibile ed urgente in materia igienico sanitaria, emanata dal Sindaco del Comune di Cassano All’Ionio, n. 50 del 08/06/2010, nella parte in cui accolla le spese per gli interventi di manutenzione degli impianti a rete e di pulizia delle aree libere di interesse comune del Villaggio Marina di Sibari ai proprietari degli immobili, in ragione proporzionale, secondo appositi criteri da fissarsi con atto di Giunta; per l’annullamento, altresì, di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello in Questa Sede gravato, in particolare delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 3 del 24/03/2010 e n. 4/2010 del 17/05/2010;
-della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cassano allo Ionio n. 99 del 17/06/2010, avente ad oggetto direttive e criteri di riparto spese del Villaggio Marina di Sibari con la quale – vista l’ordinanza con tingibile ed urgente n. 50 dell’8/06/2010 – veniva autorizzato il settore finanziario a richiedere agli utenti del Villaggio Marina di Sibari le quote di partecipazione alle spese per la manutenzione degli impianti a rete e di pulizia delle aree libere.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cassano Allo Ionio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono che con atto di data 21.8.1975 era stipulata una convenzione di lottizzazione tra il Comune di Cassano allo Ionio e Campagna Carlo, Campagna Mariano, Intersibari SpA e Sibari Camping srl, quali soggetti lottizzanti e successivamente alienanti degli immobili costituenti il Villaggio Marina di Sibari agli attuali proprietari e odierni ricorrenti.
L’art. 3 della detta convenzione poneva a carico dei lottizzanti l’obbligo di trasferire gratuitamente al Comune le aree da destinare agli impianti di primaria urbanizzazione, nonché l’obbligo a costruire a proprie spese e a mantenere e a trasferire al Comune nei tempi e modi indicati determinate opere di urbanizzazione primaria, espressamente indicate (rete stradale, parcheggi, condotta fognaria, impianto di pubblica illuminazione, impianto distribuzione acqua). L’art. 4 della convenzione, relativo alle opere di urbanizzazione secondaria, prevedeva la concessione gratuita al Comune di una superficie determinata e l’assunzione degli oneri relativi all’allacciamento della zona a tutti i pubblici servizi ivi indicati.
L’art. 8 della medesima convenzione stabiliva che la manutenzione e la responsabilità delle opere sarebbero passate al Comune dalla data dell’effettiva consegna, risultante da apposito verbale.
I ricorrenti affermano che, dopo le operazioni di collaudo delle opere, la consegna e il passaggio delle stesse avveniva con verbale del 28.5.1981, con la conseguenza che da tale momento le opere medesime entravano ufficialmente nel patrimonio del Comune, restando a carico del medesimo tutti gli oneri di manutenzione ordinaria a straordinaria, con ogni relativa responsabilità.
Peraltro, a seguito di un insorto contenzioso tra il Comune e i soggetti lottizzanti circa le attribuzione delle spese da sostenere per la gestione e manutenzione degli impianti, interveniva lodo arbitrale rituale di data 1.6.1996, che statuiva l’avvenuto collaudo di alcune opere da parte del Comune resistente; i ricorrenti precisano, altresì, che detto lodo arbitrale stabiliva che il Comune ed il Consorzio Marina di Sibari avevano preso in consegna le opere di urbanizzazione primaria e secondaria al fine di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
I ricorrenti sostengono, però, che il Comune resistente non ha mai tenuto conto del ricordato lodo, continuando a cercare soluzioni alternative pur di non accollarsi le spese di manutenzione degli impianti a rete e di pulizia delle aree libere, in particolare utilizzando provvedimenti a carattere urgente e provvisorio indirizzati ai soggetti lottizzanti, puntualmente impugnati nelle sedi competenti. Da ultimo, osservano i ricorrenti, l’ordinanza sindacale n. 40 del 25.3.2003 – con la quale l’obbligo di manutenzione delle opere di urbanizzazione è stato imposto a carico della ditta lottizzatrice e dei suoi aventi causa – è stata impugnata dalla società Sifin Srl, con ricorso n. 655/2003, avanti questo Tribunale, che ha accolto al domanda di sospensione cautelare, con ordinanza n. 294/2003, per difetto dei presupposti per l’emissione di ordinanza d’urgenza.
Precisano ancora i ricorrenti che con deliberazione della Giunta Comunale del 12.5.2006 era attribuita la sola gestione delle opere di urbanizzazione, tramite apposita convenzione, all’associazione denominata “Sibari Città del Mare”.
Peraltro, con successive deliberazioni n. 3 e n. 4 del 2010, il Comune di Cassano allo Ionio – a fronte della impossibilità di investire il detto Consorzio della gestione delle opere – decideva di coinvolgere direttamente i proprietari della zona interessata, gravandoli degli oneri connessi alle opere, in qualità di beneficiari dei servizi.
Infine, con ordinanza contingibile ed urgente in materia igienico sanitaria n. 50 di data 8.6.2010, il Comune resistente, preso atto della necessità ed urgenza di intervenire sulle aree del Villaggio Marina di Sibari, ordinava agli uffici dell’ente stesso di provvedere “alla manutenzione degli impianti a rete e di pulizia delle aree libere, di interesse comune, del Villaggio marina di Sibari, onde assicurare l’abitabilità e l’agibilità delle unità immobiliari del villaggio stesso”, con riparto delle spese a carico dei proprietari degli immobili.
I ricorrenti impugnano, quindi, l’ordinanza n. 50/2010, unitamente agli atti presupposti, in particolare le deliberazioni della Giunta Comunale n. 3 del 24.3.2010 e n. 4 del 17.5.2010, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare e denunciando i seguenti vizi: ” 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 TUEL 267/2000; 2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; 3) Eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento dal fine pubblico, travisamento dei fatti; 4) eccesso di potere per violazione della convenzione di lottizzazione”.
Resiste in giudizio il Comune di Cassano allo Ionio, il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso con riferimento alla contestazione dell’imputazione degli oneri di manutenzione e riparazione in quanto tale aspetto, previsto nell’ordinanza sindacale n. 50/2010, era già stato stabilito nelle precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 3/2010 e n. 4/2010, nei cui confronti il ricorso sarebbe tardivo. Nel merito, le doglianze avversarie sarebbero comunque infondate.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4.10.2010, i ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 17.6.2010, con la quale, vista l’ordinanza sindacale n. 50/2010, il settore finanziario è autorizzato a richiedere agli utenti del Villaggio Martina di Sibari le quote di partecipazione alle spese per la manutenzione degli impianti a rete e di pulizia delle aree libere.
Rinviata al merito l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Devesi rilevare, in via preliminare, che con provvedimento prot. n. 18010 di data 1.10.2010, depositato da parte resistente in data 6.10.2010, il Sindaco del Comune resistente ha disposto la revoca dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 50 dell’8.6.2010 in materia di tutela igienico sanitaria presso il Villaggio Marina di Sibari, impugnata con il ricorso principale.
Alla luce di detto provvedimento di revoca, il ricorso principale, con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza n. 50/2010 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Rimangono da scrutinare, pertanto gli ulteriori provvedimenti impugnati dai ricorrenti e, precisamente, le deliberazioni della Giunta Comunale n. 3 del 24.3.2010, e n. 4 del 17.5.2010, impugnate con il ricorso introduttivo e la deliberazione n. 99 del 17.6.2010, impugnata con i motivi aggiunti.
Che sussista un interesse in capo ai ricorrenti con riferimento a detti provvedimenti è indubbio, considerato che con tali atti –oltre che con l’ordinanza revocata – è stata disposta l’attribuzione degli oneri di manutenzione delle opere in questione in capo ai proprietari; inoltre, lo stesso provvedimento di revoca prot. n. 18010/2010 dispone che la gestione provvisoria dei servizi sia assicurata in modo ordinario, secondo quanto previsto dalle delibere di Consiglio Comunale n. 3/2010 e n. 4/2010.
Prima di esaminare il merito del ricorso, è necessario, peraltro, verificare la fondatezza della eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso con riferimento alle citate deliberazioni n. 3/2010 e n. 4/2010, che, ove fondata, renderebbe inammissibile anche l’atto per motivi aggiunti, attesa la stretta interdipendenza della deliberazione n. 99/2010 rispetto alle precedenti n. 3 e n. 4 del 2010.
Il Comune resistente afferma che le due deliberazioni del Consiglio Comunale, essendo immediatamente lesive della posizione dei ricorrenti in quanto prevedono in maniera chiara che la manutenzione degli impianti e la pulizia delle aree facenti parte del comprensorio denominato “Marina di Sibari” siano garantite “con oneri a carico dei beneficiari dei servizi”, dovevano essere impugnate entro il termine decadenziale, circostanza che, a detta del Comune, non sarebbe avvenuta, pur essendo le stesse deliberazioni ben note ai ricorrenti, come dimostrerebbe il tenore del ricorso.
L’eccezione non è condivisibile per le seguenti ragioni.
La presunzione di piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere ancorata ad elementi univoci e sicuri, che dimostrino che in un determinato momento l’interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento in questione. Pertanto, la tardività dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo, ad esempio, non può evincersi esclusivamente attraverso il riferimento alla data di affissione all’albo pretorio come “dies a quo”, dovendo invece chi la eccepisce provare l’avvenuta piena conoscenza da parte dell’interessato, in data anteriore a quella da lui assunta ai fini della presentazione del ricorso.
Nel caso in esame, il Comune non fornisce elementi univoci dai quali si possa desumere con certezza la piena conoscenza delle deliberazioni in oggetto da parte dei ricorrenti in data antecedente a quella di conoscenza dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 50/2010, unitamente alla quale le dette deliberazioni sono state impugnate.
Passando al merito del ricorso, rilevano unicamente le censure che parte ricorrente ha diretto nei confronti della parte dei provvedimenti relativa all’imputazione degli oneri di manutenzione delle opere di urbanizzazione, restando, ovviamente, esclusi i vizi propri dell’ordinanza ormai revocata.
I ricorrenti sostengono che, in base all’art. 8 della Convenzione, durante l’attuazione delle opere di urbanizzazione e fino alla loro consegna al Comune, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità sono a carico della ditta lottizzante, ma che “la manutenzione e la responsabilità sono a carico del Comune dalla data dell’effettiva consegna che sarà fatta risultare da apposito verbale” . A detta dei ricorrenti, il Comune resistente tenta illegittimamente di riattribuire le opere in questione ai proprietari nonostante l’ammessa e non contestata “traditio” delle stesse risultante dai verbali del 28.5.1981 e dal lodo arbitrale di data 8.1.1996, passato in giudicato. I ricorrenti, peraltro, omettono di depositare in giudizio sia gli invocati verbali di consegna del 28.5.1981, che copia del lodo arbitrale del 1996.
Il Comune resistente, per contro, afferma che l’invocato lodo non possa costituire prova dell’avvenuto trasferimento, mentre i ricorrenti omettono di ricordare che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 184 di data 10.3.2003, rigettava la domanda ex art 2932 c.c. proposta da alcuni proprietari e volta a dichiarare il Comune stesso proprietario delle opere di urbanizzazione di cui in convenzione, ritenendo che non possa sussistere alcun obbligo in capo al Comune, atteso “l’inadempimento delle parti attrici agli obblighi derivanti dalla convenzione”.
Da ultimo, con memoria depositata in data 22.1.2011, i ricorrenti rilevano come questo stesso Tribunale, dopo aver accolto l’istanza cautelare di sospensione avverso l’ordinanza sindacale n. 40 del 25.3.2003, impugnata dalla società Sifin Srl, con ricorso n. 655/2003, ha pronunciato sentenza n. 3018/2010 di accoglimento, su una vicenda del tutto analoga.
Il Collegio rileva che con la pronuncia da ultimo indicata – n. 3018/2010, sul ricorso n. 655/2003 –, in vicenda del tutto analoga a quella oggetto del presente contenzioso, è stata annullata l’ordinanza contingibile ed urgente n. 40 del 25.3.2003, assunta dal Comune, odierno resistente, relativamente al Villaggio Marina di Sibari.
Nella citata sentenza questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che il trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione in capo al Comune costituisce un’obbligazione ex lege – inderogabile e indisponibile per le parti della convenzione di lottizzazione in base alla quale le opere stesse sono state realizzate – ex art. 28 della L. n. 1150 del 17 agosto 1942, con la conseguenza che le parti non potrebbero legittimamente accordarsi sul loro mantenimento in capo al lottizzante, essendo tali opere strumentali allo svolgimento di pubblici servizi fisiologicamente rientranti nelle competenze dell’autorità amministrativa (mentre la gestione degli stessi per mezzo di privati sarebbe teoricamente concepibile solo previo atto di concessione di pubblico servizio, contenente le regole da osservare per garantire l’ottimale soddisfacimento del servizio offerto ai cittadini); ove, infatti, si ammettesse la possibilità di mantenere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria in capo al lottizzante, i cittadini interessati (che hanno diritto di pretendere servizi di qualità, che solo l’ente pubblico può garantire, non essendo la sua azione finalizzata ad ottenere un utile d’impresa) resterebbero sostanzialmente “in balia” del privato gestore, il quale avrebbe tutto l’interesse a contenere i costi di manutenzione, con presumibile decadimento della qualità dei servizi offerti (in tal senso T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 19 febbraio 2010 , n. 187).
Questo Tribunale ha anche ricordato –sempre con la detta pronuncia – come sia stato precisato (TAR Veneto, con sentenza n. 1373/2004) che la convenzione di lottizzazione non può contenere clausole ostative al trasferimento delle opere in capo all’Ente locale, non potendosi ragionevolmente affermare che il Comune possa sottrarsi all’acquisizione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione, “stante il fatto che l’obbligo di tale acquisizione risulta puntualmente enunciato dall’anzidetto art. 28 della L. 1150 del 1942?, ove al quinto comma si prevede – nel testo conseguente alle sostituzioni disposte per effetto dell’art. 8 della L. 765 del 1967 – che la convenzione di lottizzazione debba contemplare, comunque, “la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847?.
Così come deve ancora osservarsi che il legislatore, nel disciplinare le opere di urbanizzazione, ha confermato la possibilità della realizzazione diretta c.d. a scomputo dal contributo di concessione ma non ha lasciato alcun dubbio in merito al passaggio della proprietà delle stesse, una volta realizzate, in capo all’ente pubblico territoriale di riferimento, prevedendone la confluenza nel patrimonio indisponibile (art. 16 comma 2, d.lg. n. 380 del 2001); ciò ad ulteriore riprova che si tratti di beni destinati alla fruizione pubblica.
E’ un dato, quindi, pacifico che gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria connessi alle opere di urbanizzazione ricadono interamente sull’ente locale una volta acquisite al suo patrimonio per cessione (previo collaudo sulla loro regolare esecuzione) da parte del lottizzante (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 26 gennaio 2009 , n. 89).
Fatte tali premesse, con la sentenza n. 3018 questo Tribunale ha precisato che “nel caso di specie detta acquisizione sia compiutamente oramai avvenuta. Le opere di urbanizzazione primaria sono state consegnate, conformemente alla convenzione di lottizzazione, con apposito verbale il 28 maggio 1981. Le stesse sono state quindi definitivamente collaudate il 28 agosto 1987. Grava quindi sul resistente Comune, dalla data di effettiva consegna delle opere, ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Peraltro, la stessa amministrazione comunale ha deliberato di trasferire la gestione delle opere di urbanizzazione al “Consorzio Marina di Sibari”, costituito con apposita delibera consiliare.
In altri termini, è incontestabile che proprietà e possesso delle opere di urbanizzazione di cui è questione facciano capo al Comune, difettando quindi un presupposto per la legittima adozione dell’ordinanza avversata.”
Le conclusioni cui è giunto questo Tribunale con la citata sentenza –che, è bene ricordare, riguarda la stessa area qui in discussione, come sostenuto dai ricorrenti e non contestato dal Comune – in ordine alla consegna delle opere di urbanizzazione di cui al verbale 28.5.1981 (e successivo collaudo del 1987), non possono che essere trasfuse in questa sede. Conseguentemente, in forza di detto verbale, il quale, conformemente alla convenzione di lottizzazione, ha attuato il passaggio-consegna delle opere di urbanizzazione al Comune resistente, grava su quest’ultimo ogni oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Da quanto sopra deriva che gli atti impugnati (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 7.3.2010 e n. 4 del 17.5.2010, nonché deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 17.6.2010) sono illegittime nella parte in cui accollano detti oneri agli odierni ricorrenti.
Limitatamente a questo profilo, pertanto, gli atti impugnati devono essere annullati.
In definitiva, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto, nei limiti sopra evidenziati.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo,    Presidente
Concetta Anastasi,    Consigliere
Alessio Falferi,    Referendario, Estensore

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 del c.p.a.,
sul ricorso numero di registro generale 4048 del 2011, proposto da:
Comune di Cassano allo Ionio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso la dott. ssa Anna Bei (Studio Rosati) in Roma, via Ovidio n. 10;
contro…………..

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE I n. 00458/2011, resa tra le parti, concernente MANUTENZIONE IMPIANTI A RETE E DI PULIZIA DELLE AREE LIBERE DEL COMUNE DEL VILLAGGIO MARINA DI SIBARI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di…………..
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti l’avv. Bisogni, per delega dell’avv. Gualtieri, e l’avv. Oreste Morcavallo, anche per delga dell’avv. Alessandra Morcavallo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO
Il Comune di Cassano all’Ionio, con ordinanza contingibile e urgente n. 50 dell’8 giugno2010, accollava le spese per gli interventi di manutenzione degli impianti a rete e di pulizia delle aree libere di interesse comune del Villaggio Marina di Sibari ai proprietari degli immobili in ragione proporzionale, secondo appositi criteri fissati negli atti di giunta n.3 e n. 4 del 2010.
I proprietari impugnavano davanti al TAR Calabria sia l’ordinanza contingibile e urgente che, con motivi aggiunti, le delibere di giunta comunale.
Il TAR Calabria respingeva le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Cassano all’Ionio, dichiarava in parte improcedibile il ricorso, avendo il Comune revocato l’ordinanza contingibile e urgente, e per il resto lo accoglieva sul presupposto che il trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione in capo al Comune costituisse un’obbligazione ex lege inderogabile e indisponibile per le parti della convenzione di lottizzazione, come già affermato dallo stesso tribunale in altra analoga vicenda.
Il Comune ha proposto appello avverso la suddetta sentenza di cui chiede l’annullamento o la riforma, previa sospensione dell’esecutività.
Resistono all’appello i proprietari delle aree, che articolano le proprie difese sull’avvenuta cessione al Comune delle aree destinate agli impianti di urbanizzazione secondo quanto stabilito con la convenzione di lottizzazione.
Le parti hanno scambiato memorie difensive e, alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, il Collegio ha deciso di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione alle parti.
DIRITTO
La vicenda contenziosa riguarda le spese per la gestione e manutenzione degli impianti di urbanizzazione primaria dell’area interessata dalla lottizzazione Villaggio Marina di Sibari.
Il Comune assume che dette spese graverebbero sui proprietari delle aree.
L’assunto del Comune non può essere condiviso.
La lottizzazione di cui trattasi è regolata dalla convenzione del 21 agosto 1975 intercorsa tra il Comune di Cassano allo Ionio e i proprietari delle aree lottizzande.
La convenzione di lottizzazione, all’art. 3, prevedeva a carico dei lottizzanti l’obbligo di trasferire gratuitamente al Comune le aree da destinare agli impianti di urbanizzazione primaria e l’obbligo di costruire a proprie spese, mantenere e trasferire al Comune determinate opere di urbanizzazione primaria, quali la rete stradale, i parcheggi, la condotta fognaria, l’impianto di pubblica illuminazione e l’impianto di distribuzione dell’acqua.
L’art. 8 stabiliva poi che la manutenzione e la responsabilità delle opere sarebbero passate a carico del Comune dalla data dell’effettiva consegna.
Risulta che la consegna delle suddette opere al Comune è avvenuta con verbale del 28 maggio 1981 e che il collaudo è avvenuto in via definitiva con verbale del 28 agosto 1987, sicché è indubbio che alla data in cui sono stati adottati gli atti oggetto del presente giudizio, le opere erano entrate nel patrimonio del Comune.
Tale circostanza, peraltro, fu anche acclarata con lodo arbitrale rituale del 1° giugno 1996 che dava atto che il Comune e il Consorzio Marina di Sibari avevano preso in consegna le opere di urbanizzazione primaria e secondaria al fine di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Tanto comporta l’estraneità dei lottizzanti, iniziali proprietari delle aree e delle opere di cui trattasi a sopportare le relative spese di manutenzione e l’estraneità anche dei successivi acquirenti degli immobili, essendosi estinta l’originaria obbligazione di convenzione con il trasferimento delle opere al Comune.
Peraltro, il trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione in capo al Comune nell’ambito del piano di lottizzazione, costituisce un’obbligazione ex lege che si sottrae alla disponibilità delle parti, in quanto prevista dall’art. 28, l. n. 1150 del 1942 e relativa ad opere strumentali allo svolgimento di pubblici servizi fisiologicamente rientranti nelle competenze dell’amministrazione locale (cfr. TAR Calabria, sentenza n. 3018 del 2010).
Ne consegue che, ove il Comune intenda affidare ad altri, in ipotesi al Consorzio Marina di Sibari, la gestione delle opere di cui si discute, non può che operare previo atto di concessione di pubblico servizio, contenente le regole da osservare per garantire l’ottimale soddisfacimento del servizio offerto ai cittadini.
In conclusione, poiché è un dato pacifico che gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria connessi alle opere di urbanizzazione ricadono interamente sull’ente locale una volta che esse siano acquisite al suo patrimonio per cessione (previo collaudo sulla loro regolare esecuzione) da parte del lottizzante e che nel caso di specie la cessione va fatta risalire per alcune opere al 1981 e per le restanti al 1987, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle suddette opere gravano sul Comune.
Di tanto è ben consapevole lo stesso Comune di Cassano allo Ionio che ha deliberato di trasferirne la gestione al Consorzio Marina di Sibari a mezzo concessione.
In conclusione per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado anche con riferimento al rigetto dell’eccezione di tardiva impugnazione delle delibere di giunta comunale che hanno fissato i criteri di ripartizione degli oneri sui proprietari privati, in disparte la considerazione che laddove si discuta di diritti patrimoniali, come nel caso in esame, non può farsi riferimento a termini di decadenza.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge
l ‘appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello,    Presidente
Eugenio Mele,    Consigliere
Antonio Amicuzzi,    Consigliere
Doris Durante,    Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano,    Consigliere

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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