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Sibari

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Marina di Sibari - La Delibera del Consiglio Comunale del 2 maggio 2006 PDF Stampa E-mail
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giovedì, 10 maggio 2007 20:50

Il Sindaco di Cassano avv. Gianluca Gallo
Il Sindaco di Cassano

Con questa delibera un anno fa, il Comune di Cassano ha tentato di violare i principi democratici garantiti dalla Costituzione Repubblicana, affidando la gestione di Marina di Sibari ad un fantomatico Consorzio creato da pochissime persone e con un presidente che non rappresenta nessuno e che oggi non vuole "mollare".

Stiamo aspettando che il Sindaco, che dovrebbe essere garante dei diritti di tutti i cittadini, finalmente si decida a costringere questo personaggio a invitare tutti gli utenti ad eleggere il definitivo e finalmente rappresentativo  Consiglio Direttivo di questo Consorzio

PROPONIAMO LA DELIBERA PER INTERO COSI' COME RISULTA DAGLI ATTI DEL COMUNE

Deliberazione del Consiglio ComunaleN. 12 del Reg.

Oggetto: Consegna gestione delle opere di urbanizzazione di rilievo pubblico dellalottizzazione di Marina di Sibari al Consorzio Sibari Città del Mare.Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco SarubboL’anno duemilasei, il giorno due, del mese di maggio nella sala delle adunanze consiliaridel comune suddetto.Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieria norma di regolamento, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI

Adduci Luigi

Gallo Giuseppe

Atene Antonio

Garofalo Rosina (Assente)

Azzolino Savina

La Regina Leonardo

Caruso Salvatore

Lione Domenico

Clausi Giuseppe (assente

Papasso Giovanni

Crudo Antonio

Peruzzi Franca

Fasanella Biagio (assente)

Petrosino Stefano

Gaetani Elvira

Riccardi Gaetano

Gaetani Luciano

Scarano Angelo

Golia Antonio

Trevino Giuseppe

Presenti n. 18

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

presiede il signor Antonio Golia nella sua qualità di Presidente del Consiglio;– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Dr. Vincenzo Iannuzzi.La seduta è pubblica.Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscrittoall’ordine del giorno.Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 c.1 e 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO

Che con atto rogato il 21 agosto 1975 dal Dr Ludovico Placco, notaio in CassanoAllo Ionio, registrato al numero di repertorio 35097, veniva stipulata – tra l’Ente dauna parte, e Campagna Carlo, Campagna Mariano, Intersibari S.p.A. e SibariCamping srl dall’altra – Convenzione di Lottizzazione relativa ad un Piano diLottizzazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 331 del 1974 e NullaOsta con prescrizioni del Presidente della Giunta Regionale del 2 luglio 1975, Decreton. 751;

Che nella Convenzione erano previste le urbanizzazioni e le aree da cedere alComune, le opere e le aree private comuni, per come risulta dagli allegati del pianodi lottizzazione;_ Che in data 6.6.1975, ai sensi del D. L. L. n. 1446 del 01/09/1918, è stato costituitoun Consorzio permanente per la gestione delle strade vicinali del comprensorioMarina di Sibari, per come risulta dai singoli atti di compravendita, e, su richiesta deiproprietari, approvata la costituzione del Consorzio con delibera ConsiglioComunale di Cassano All’Ionio n. 166 del 20/10/1980, in base alla legge n. 126/58,con lo scopo, tra l’altro, della manutenzione, come previsto dall’art. 3 dello statutolettera d, “dei beni comuni e dei singoli consorziati”, e della “tutela e conservazionedelle cose comuni”, con l’obbligo di trascrizione negli atti di compravendita per lapartecipazione dei proprietari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle particomuni;

Che tale prescrizione è riportata quale obbligo di trascrizione nei successivi atti ditrasferimento della proprietà;_ Che in data 28.05.1981, prima di procedere al necessario regolare collaudo dilegge, alla presenza dei rappresentanti del Comune, la società Intersibari, conappositi verbali, procedeva alla consegna degli impianti a rete (stradali, idrici,fognanti, di illuminazione, ecc.) all’allora Presidente del Consorzio denominato“Marina di Sibari”;

Che successivamente, su iniziativa da parte del Comune, con delibera dellagiunta comunale n. 916 del 27/05/1986, ratificata con delibera del ConsiglioComunale n. 81 del 05/08/1987, avente come oggetto “Scioglimento del ConsorzioMarina di Sibari. Individuazione di nuova struttura. Nomina legale e commercialista”,è stato definitivamente sciolto il Consorzio quale organo gestore del villaggio,sostituito da una “Associazione degli utenti di Marina di Sibari”, in seguito “Ente digestione Marina di Sibari”;

Che l’Associazione Marina di Sibari si è rivelata inadeguata ad assicurare lagestione dei servizi del Villaggio;

Che, a seguito di ciò, con delibera della giunta comunale n. 385 del 02/06/1992,avente per oggetto “Assunzione in via provvisoria onere manutenzione infrastruttureMarina di Sibari”, la G.M. in carica decideva di assumere in via provvisoria l’oneredella manutenzione e della gestione, sia delle infrastrutture comunali, sia delle particomuni o condominiali del complesso turistico;

Che, immediatamente dopo, l’Amministrazione Comunale insediatasi a seguitodi rinnovo del Consiglio, disattese la deliberazione di G.M. 385 del 1992 non seguitamai, né nella immediatezza né nel tempo, da alcun verbale di consegna oredazione di uno stato di consistenza - adottando ordinanze contingibili ed urgenticon le quali intimava alle società lottizzatrici di provvedere ad atti manuntentivi dellereti che si rendevano di volta in volta necessari e, nella puntuale inottemperanza, viprovvedeva a propria cura e a tutte spese di queste ultime;

DATO ATTO

Che, essendo insorto contenzioso fra il Comune ed i lottizzatori in merito allaconforme realizzazione della lottizzazione ed alla regolare esecuzione delle operepreviste nella convenzione di lottizzazione, il Comune non ha proceduto mai alcollaudo complessivo delle urbanizzazioni ed alla relativa approvazione edimmissione in possesso;

Che alle ordinanze contingibili ed urgenti, nonché agli atti ingiuntiviconsequenziali di recupero delle somme anticipate dall’Ente, le società lottizzatricihanno prodotto opposizione, e ne è scaturito un rilevante contenzioso giudiziario;

Che il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 184/2003 del 29/10/2002 ha rigettato la domanda avanzata dalle attrici società lottizzatrici, di costituire ilComune di Cassano Ionio proprietario delle opere d'urbanizzazione oggetto degliinterventi di manutenzione, dando atto e della loro mancata consegna e della loronon "rispondenza agli elaborati peritali", e che avverso tale pronunciato è pendenteappello dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro;

Che il protrarsi della particolare situazione, anche per le lungaggini delcontenzioso giudiziario fra il Comune ed i lottizzatori al momento non ancoradefinito, ma soprattutto per la limitata disponibilità finanziaria dell’Ente,impossibilitato ad anticipare notevoli somme per gli interventi d’urgenza ed aprovvedere alla ordinaria manutenzione in quanto non proprietario néconsegnatario delle opere d’urbanizzazione, ha determinato una grave crisi delvillaggio Marina di Sibari, per il degrado e lo stato di abbandono in cui versa,nonché uno scadimento dei servizi primari all’interno del villaggio, e la non pienafruibilità degli stessi e delle residenze, con l’aggravio di un provvedimento giudiziario,da parte dell’autorità competente, di sequestro del complesso turistico, “a causa dierogazione di acqua, non utilizzabile per il consumo umano, oltre che per lamancanza del sistema di raccolta delle acque bianche che è causa diallagamenti…” ;  

Che il Comune, allo stato, ha un consistente contenzioso con i lottizzatori e unrilevante credito nei loro confronti per le somme anticipate per i lavori dimanutenzione straordinaria e urgente effettuati a seguito della mancataottemperanza alle emesse ordinanze contingibili e urgenti;

Che si rende assolutamente necessario garantire la gestione, e quindi lamanutenzione, ordinaria del villaggio;

CONSIDERATO

Che, in data 22/02/2005, il Sindaco pro-tempore, avv. Gianluca Gallo,interessava un gruppo di tecnici esperti, per lo studio della problematica dellagestione del villaggio;

Che, dallo studio della problematica, è emerso, coerentemente a quantoprevisto per obbligo nei singoli contratti di acquisto, che la gestione delle proprietàcomuni, delle strade private, anche ad uso pubblico e le urbanizzazioni in essericadenti, debba essere assicurata attraverso le forme previste dagli artt. 1100 eseguenti del Codice Civile riguardanti le proprietà comuni;

Che per una corretta gestione si rende opportuna una gestione integrata fra leparti private e comuni e quelle pubbliche, da cedere e non ancora cedute alComune, ad esse funzionalmente integrate e connesse;

Che si è costituita in Sibari, in data 18/08/2005, per atto notaio Labonia, numerodi rep. 10877, un’Associazione consortile dei proprietari delle residenze e delle particomuni, ovvero, un consorzio residenziale, denominato Consorzio Sibari Città delMare, avente lo scopo della gestione dei beni comuni e delle infrastrutture generali,eventualmente ottenute in concessione, nonché di tutte le aree disponibili per lariqualificazione del villaggio Marina di Sibari, attraverso i principi della gestione deibeni comuni o condominiali;

Che lo statuto del suddetto consorzio prevede la rappresentanza del Comunenel Consiglio d’Amministrazione e nel Collegio sindacale;

Che a seguito di ciò veniva avviato un tavolo di concertazione tra il Comune, ilcostituito Consorzio Sibari Città del Mare, i rappresentanti degli originari lottizzatori ealla presenza di una Società, denominata Manutencoop Facility ManagementS.p.A. incaricata dal Consorzio per l’assistenza tecnica progettuale e gestionale;

Che dopo numerosi incontri, tra il Comune ed il Consorzio, assistito dalla societàManutencoop, riguardanti il degrado del villaggio turistico e la non fruibilità delleabitazioni e dei servizi, in data 6 dicembre 2005, alla presenza dei convenuti, sisottoscriveva un verbale, a chiusura del tavolo di concertazione, nel quale i presenticonvenivano “sulla necessità di intervenire in modo coordinato per porredefinitivamente termine allo stato di degrado in cui versa il villaggio di Marina diSibari, la cui attuale situazione non consente la piena fruibilità degli immobili e deiservizi, con grave disagio e malcontento degli abitanti, ed anzi è stato causa di unprovvedimento di sequestro, tuttora in corso, dell’autorità giudiziaria” e ancora “diprendere atto che il Consorzio Sibari Città del Mare si è costituito fra gli utenti diMarina di Sibari, con le finalità di intervenire, per quanto possibile e nei limiti chesaranno concordati con il Comune, per la cura degli interessi dei proprietari diimmobili del villaggio, anche tramite il miglioramento della gestione dei servizicomuni. A tal proposito si è richiamata la convenzione relativa alla lottizzazione e glioneri assunti dai singoli acquirenti all’atto dell’acquisto degli immobili” ;

Che le lungaggini del contenzioso giudiziario fra il Comune ed i lottizzatori, lanotevole mole di interventi igienico-sanitari necessari a preservare l’incolumitàpubblica, la conseguente impossibilità di fronteggiare la mancata gestione delcomprensorio da parte dei soggetti obbligati, cui nel tempo si è ovviato attraversointerventi contingibili ed urgenti, anche a causa della limitata disponibilità finanziariadell’Ente, impongono il ricorso ad ogni forma di tutela che si renda opportunanell’esclusivo interesse collettivo, pur senza pervenire al riconoscimento di diritti altrui,né alla rinuncia, né implicita né esplicita, di azioni giudiziarie e/o situazioni giuridichesoggettive sinora fatte valere, fatta in ogni caso salva ogni azione diretta a valutarela legittimità delle opere realizzate, per come individuate nello stato di consistenzaallegato alla presente delibera, e ad adottare ogni più opportuno provvedimentoconsequenziale e dovuto;

Vista la richiesta del Consorzio residenziale “Sibari Città del Mare”, presentata indata 15/3/2006, prot. n. 6117, di gestire le opere di urbanizzazione dell’interalottizzazione di Marina di Sibari, con allegata proposta di interventi;

Vista la deliberazione n. 01 del 10/02/2006 del Comitato promotore, al qualecompetono tutte le attribuzioni previste per il Consiglio di Amministrazione delConsorzio, ai sensi dell’art. 28 dello statuto, con la quale si dà atto alla società Manutencoop Facility Management S.p.A di aver presentato la migliore offerta perla gestione in global service del villaggio , pertanto, con l’impegno di affidare, una volta ottenuta la concessione, alla Società Manutencoop Facility Management S.p.A, per anni venticinque, la gestione del villaggio turistico Marina di Sibari e per le infrastrutture tecnologiche e di altri servizi, per come descritti nella tipologia degli interventi;  

Visto il parere del legale di fiducia, Avv. Falvo, secondo cui il presente atto nonsignifica nemmeno implicitamente transazione e rinuncia al contenzioso in atto fra ilComune e le società lottizzatrici;

Visto lo stato di consistenza delle opere d’urbanizzazione di rilievo pubblico che risultano realizzate ed esistenti ad oggi, per come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto, quindi, consegnare al Consorzio Sibari Città del Mare la gestione delleopere di urbanizzazione di rilievo pubblico della lottizzazione di Marina di Sibari percome individuate e descritte nel citato stato di consistenza;

Ritenuto tali opere non scorporabili dalla rimanenza delle urbanizzazioni delvillaggio, per cui non sarebbe configurabile, per le stesse, una gestione economicamente autonoma a favore di terzi non proprietari, tale da ipotizzare una concessione di pubblico servizio locale, regolamentata dall’art. 113 del TUEL n.267/2000, che mira ad assicurare la concorrenza nell’esercizio di detti servizi;

Ritenuto, invece, trattarsi di opere, come già detto, funzionalmente integrate ed inscindibilmente connesse alla restante maggior parte delle urbanizzazioni di convenzione, per cui trattasi di riassegnare la gestione dei servizi di loro competenza ai proprietari delle unità abitative e commerciali di Marina di Sibari, ivi inclusa quella della parte pubblica;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente ;

Visti i pareri formulati dagli Uffici, resi ai sensi degli artt. 49 c.1 e 153 c. 5 del D. lgs.267/2000;_ Dopo ampio dibattito, riportato in atti;

Con voti 10 a favore 

1 astenuto (Golia) 

n. 10 assenti

D E L I B E R A

1) Di prendere atto dello stato di consistenza ricognitivo delle opere di urbanizzazione di rilievo pubblico della lottizzazione Marina di Sibari, che l’UfficioTecnico Comunale ha redatto in data 6.4.2006 tenendo conto degli allegati A/1, 4 e 5 della Convenzione di Lottizzazione del 21.8.1975, e composto dalle seguenti tavole:

1. RELAZIONE - 2. RILIEVO CELERIMETRICO SU PLANIMETRIA CATASTALE - 3. RILIEVO CELERIMETRICO SU AEROFOTOGRAMMETRIA - 4. PLANIMETRIA GENERALE - 5. ZONIZZAZIONE - 6. PLANIMETRIA RETE STRADALE, PIAZZETTE, VERDE E PARCHEGG - 7. PLANIMETRIA RETE IDRICA - 8. PLANIMETRIA RETE FOGNARIA - 9. PLANIMETRIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2) Di prendere atto che si è costituita in Sibari, in data 18/08/2005, per atto notaioLabonia, numero di rep. 10877, un’Associazione consortile dei proprietari delleresidenze e delle parti comuni, ovvero, un consorzio residenziale, denominatoConsorzio Sibari Città del Mare, avente lo scopo della gestione dei beni comuni edelle infrastrutture generali, eventualmente ottenute in concessione, nonché di tuttele aree disponibili per la riqualificazione del villaggio Marina di Sibari, attraverso iprincipi della gestione dei beni comuni o condominiali;

3) Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante della presente,regolante i rapporti fra il Comune e l’Associazione e con la quale si consegna la gestione delle opere d’urbanizzazione di rilievo pubblico della lottizzazione “Marinadi Sibari”, per come individuate e descritte nello stato di consistenza di cui al precedente punto 1), nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, fatto salvo tutto ilcontenzioso attualmente in corso con le società lottizzatrici ed il recupero dei creditivantati per gli interventi di manutenzione effettuati a nome e per conto della parte lottizzatrice, in difetto di ottemperanza delle ordinanze contingibili e urgenti emessedal Comune, e con riserva di promuovere ogni opportuna azione giudiziaria a tuteladelle ragioni dell’Ente per l’inadempimento della convenzione di lottizzazione, alConsorzio che provvederà, quindi, alla gestione che permetta la revoca dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria ed un livello accettabile dei servizi;

4) Di avanzare all’Autorità Giudiziaria, che ha effettuato il sequestro, richiesta direvoca del provvedimento;

5) Di dare incarico all’Ufficio Comunale competente di sottoscrivere la convenzionedi cui al precedente punto 3);

6) Di dare atto che, in relazione all’art. 5 della convenzione, all’importo di Euro3.000,00 (tremila/00), su base annua, da corrispondere al Consorzio quale sommaforfettaria per i consumi di energia elettrica, si farà fronte con le disponibilità di cui alcap. 1014 bilancio corrente esercizio, e che con il presente atto non si muta il pareggio del bilancio, atteso che, a fronte di minori entrate corrispondono minori spese per i servizi non più espletati dall’Ente. La presente Delibera è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 12 maggio2006 con prot. n. 79 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1del T.U. 18/08/2000, n. 267.

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